1. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta della Commissione per l'attribuzione della cittadinanza agli stranieri che si siano particolarmente distinti per meriti scientifici, artistici e culturali, è concessa la cittadinanza allo straniero che si è distinto per tali meriti».
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Commissione per l'attribuzione della cittadinanza agli stranieri che si siano particolarmente distinti per meriti scientifici, artistici e culturali.
2. La Commissione di cui al comma 1 è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati.
3. La Commissione di cui al comma 1 è composta da dodici membri, dei quali:
a) un rappresentante del Ministero dell'interno;
b) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
c) dieci illustri personalità scelte nell'ambito accademico, scientifico e artistico.